REACH

Il regolamento REACH è una normativa dell’Unione Europea riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. L’acronimo “REACH” sta per Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (in italiano: Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche).

Ecco alcuni punti chiave del regolamento REACH:

  1. Obiettivo: L’obiettivo principale di REACH è garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dalle possibili minacce poste dalle sostanze chimiche, promuovendo nel contempo l’innovazione e la competitività dell’industria chimica dell’UE.
  2. Responsabilità: REACH pone la responsabilità sulla industria per valutare e gestire i rischi associati alle sostanze chimiche e fornire informazioni appropriate sulle sostanze agli utenti.
  3. Registrazione: Le imprese sono tenute a registrare le informazioni sulle proprietà e l’uso delle sostanze chimiche prodotte o importate nell’UE in quantità superiori a una tonnellata all’anno presso l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).
  4. Valutazione: ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) e gli Stati membri valutano se le informazioni fornite dalle imprese sono conformi alle norme e se una sostanza presenta un rischio per la salute o l’ambiente.
  5. Autorizzazione: Le sostanze di particolare preoccupazione (SVHC, Substance of Very High Concern) possono entrare nella lista di sostanze soggette ad autorizzazione. Questo significa che queste sostanze non possono essere utilizzate, commercializzate o importate nell’UE a meno che non venga concesso un’autorizzazione specifica per uno specifico uso.
  6. Restrizione: il REACH prevede anche la possibilità di restringere la produzione, la commercializzazione o l’uso di sostanze chimiche particolari se si ritiene che presentino un rischio eccessivo.
  7. Informazione: REACH promuove la condivisione di informazioni sulla sicurezza delle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento.

Il Regolamento REACH rappresenta uno degli approcci normativi più ambiziosi e complessi per la gestione delle sostanze chimiche a livello mondiale e ha avuto un impatto significativo su molte aziende che producono, importano o utilizzano sostanze chimiche nell’UE.

Alcuni nostri servizi:

– Gestione esterna del REACH;
– Analisi dettagliata delle sostanze da registrare;
– Scelta e gestione dei consortia;
– Registrazione delle sostanze (Lead Registrant o Regular Registrant);
– Gestione dei SIEFs;
– Aggiornamento normativo;
– Assunzione della nomina di Only Representative;
– Assunzione della nomina di Third Party Representative (Art. 4);
– Comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Alcune figure chiave del REACh:

  • FABBRICANTE: Produttore di sostanze chimiche nella comunità europea,
  • IMPORTATORE: Importatore di sostanze chimiche nella comunità europea,
  • UTILIZZATORE A VALLE: soggetto che utilizza una sostanza chimica come tale o all’interno di preparati per attività professionali o industriali,
  • ONLY REPRESENTATIVE: Persona fisica o giuridica all’interno della comunità europea nominata da un’azienda non UE per adempiere agli obblighi del REACh.
  • THIRD PARTY REPRESENTATIVE: Soggetto nominato da ogni fabbricante, importatore o, se del caso, utilizzatore a valle per adempiere alle procedure di cui all’articolo 11, all’articolo 19, al titolo III e all’articolo 53 del REACh.

I fabbricanti e gli importatori hanno l’obbligo di registrare le sostanze all’ECHA, gli utilizzatori a valle devono assicurarsi che le sostanze utilizzate siano conformi al regolamento REACh e darne notifica all’Agenzia entro 3 mesi dalla prima fornitura. 

LA NOTIFICA PCN

Il Regolamento 542/2017 modifica l’Allegato VIII del CLP armonizzando il sistema di notifica delle miscele pericolose

IL DATABASE SCIP

Dal 5 Gennaio 2021 le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze SVHC devono fornire informazioni all’ECHA attraverso il portale SCIP