Obbligo formativo per i prodotti contenenti diisocianati dal 24 agosto 2023

Il Regolameno 2020/1149 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati aggiunge la voce 74 all’allegato XVII del Regolamento 1907/2006 (Restrizione 74). I diiisocianati sono presenti in tantissimi prodotti comuni come colle, vernici, prodotti per edilizia ecc.

  1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
    a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
  2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
    a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

La formazione di cui al paragrafo 1 lettera b deve essere rinnovata ogni 5 anni e comprende istruzioni per il controllo
dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.

Gli elementi di formazione sono:

a) formazione generale, anche on line, riguardante:
— chimica dei diisocianati;
— pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
— esposizione ai diisocianati;
— valori limite di esposizione professionale;
— modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
— odore come segnale di pericolo;
— importanza della volatilità per il rischio;
— viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
— igiene personale;
— attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
— rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
— sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
— ventilazione;
— pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
— smaltimento di imballaggi vuoti;
— protezione degli astanti;
— individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
— sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
— sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
— ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
— manutenzione;
— gestione dei cambiamenti;
— valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
— rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
— eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
— applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
— manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
— certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

Contattaci per saperne di più: info@chemcare.it

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