I nostri servizi
Consulenza REACH

Consulenza REACH per aziende che producono, importano o utilizzano sostanze chimiche. Ti affianchiamo in ogni adempimento del Regolamento REACH, dalla registrazione alla gestione degli obblighi lungo la catena di approvvigionamento.

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Il regolamento
Cos'è il Regolamento REACH?

Il regolamento REACH aiuta le imprese a gestire correttamente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Inoltre, il regolamento ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, promuovendo nel contempo l'innovazione e la competitività dell'industria chimica dell'UE.

Con il nostro servizio di consulenza REACH supportiamo produttori, importatori e utilizzatori a valle nella verifica degli obblighi normativi e nella trasmissione delle informazioni corrette lungo la catena di approvvigionamento.

Come funziona
I punti chiave della consulenza REACH
01
Registrazione
Le imprese sono tenute a registrare le informazioni sulle proprietà e l'uso delle sostanze chimiche prodotte o importate nell'UE in quantità superiori a una tonnellata all'anno presso l'ECHA.
02
Valutazione
ECHA e gli Stati membri valutano se le informazioni fornite dalle imprese sono conformi alle norme e se una sostanza presenta un rischio per la salute o l'ambiente.
03
Autorizzazione
Le sostanze SVHC (Substance of Very High Concern) possono entrare nella lista di sostanze soggette ad autorizzazione e non possono essere utilizzate senza specifica approvazione.
04
Restrizione
Il REACH prevede la possibilità di restringere la produzione, la commercializzazione o l'uso di sostanze chimiche particolari che presentino un rischio eccessivo.
05
Informazione
REACH promuove la condivisione di informazioni sulla sicurezza delle sostanze chimiche lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Cosa facciamo
I nostri servizi di consulenza REACH
Gestione esterna del REACH
Analisi dettagliata delle sostanze da registrare
Scelta e gestione dei consortia
Registrazione sostanze (Lead / Regular Registrant)
Gestione dei SIEFs
Aggiornamento normativo continuo
Nomina di Only Representative
Nomina di Third Party Representative (Art. 4)
Comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento
Chi è coinvolto
Le figure chiave del REACH

I fabbricanti e gli importatori hanno l'obbligo di registrare le sostanze all'ECHA. Gli utilizzatori a valle devono assicurarsi che le sostanze utilizzate siano conformi al regolamento REACH e darne notifica all'Agenzia entro 3 mesi dalla prima fornitura.

Fabbricante
Produttore di sostanze chimiche nella comunità europea, tenuto alla registrazione presso ECHA.
Importatore
Importatore di sostanze chimiche nella comunità europea, soggetto agli stessi obblighi del fabbricante.
Utilizzatore a valle
Soggetto che utilizza una sostanza chimica come tale o all'interno di preparati per attività professionali o industriali.
Only Representative
Persona fisica o giuridica all'interno della comunità europea nominata da un'azienda non UE per adempiere agli obblighi del REACH.
Third Party Representative
Soggetto nominato per adempiere alle procedure di cui all'articolo 11, articolo 19, titolo III e articolo 53 del REACH.

Per approfondire i riferimenti ufficiali, puoi consultare la pagina dell' ECHA sul Regolamento REACH e il testo del Regolamento (CE) n. 1907/2006.

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