La RELAZIONE da inviare entro il 28 Agosto 2021 per le sostanze classificate H340, H350, H360…

Il 28 Agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Lgs. 102/2020 che modifica il Decreto Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale).

Questa modifica consente di limitare il più possibile l’emissione di sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze SVHC secondo il Regolamento 1907/2006 (REACH) in quanto devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi dove vengono emesse queste sostanze.

La relazione deve analizzare la disponibilità delle alternative e deve essere inviata alle autorità competenti entro il 28 Agosto 2021 così come definito dall’articolo 271 comma 7-bis del Decreto Lgs 152/2006.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorita’ competente una relazione con la quale si analizza la disponibilita’ di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita’ tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorita’ competente puo’ richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo

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